Sia prohibito a' Giornalisti, e Scontri lo scriuer l' vno senza l' altro, ma debbano scriuer in consonanza, & non lasciar Campi aperti, o Partite in bianco per qual si sia pretesto imaginabile sot- to le piu rigorose pene.
Aggionta.
Li Scontri pure de Giornalisti non possino girar le Partite, se non l' haueranno sentite a dire, & ordinare da particolari, in pena a' medesimi, contrauenendo di rissarcire delle somme delle quali fosse in ogni tempo il Banco per tal causa intaccato, o de- fraudato.
Siano pure tenuti li Giornalisti, e Scontri in tutti li princi- pij di facciate scriuerui il Laus Deo con il giorno del Mese.
Resti prohibito sotto le piu rigorose pene afflittiue, oltre la priuation del Carico a Giornalisti, e Scontri di Banco; doppo scritto ne' Giornali di depenare le Partite da loro girate ne' mede- simi in parte alcuna, alterar Nomi, Summe, e Numeri, ne ag- giunger alle medesime cosa imaginabile, e succedendo errori non possino essere aggiustati, se non con publica Terminatione, o per- missione; restando a medesimi vietato sotto le sudette pene lo scriuere ne Giornali Partite dou'e solito scriuersi il giorno, doue fossero interlineature, & altri luochi improprij. E ritrouando li Coadiutori qualche Partita ne Giornali di simil natura non doue- ranno ponerla in Quaderno, se non con Terminatione partico- lare del Depositario con le douute considerationi.
Se fossero scritte nelli Giornali, Quaderni, o Libri di Resti Partite, o numeri di qual si sia natura d' altra mano, che delli Mi- nistri ordinarij a scriuerui. Siano obligati li Quadernieri, loro Aiutanti, e Coadiutori sotto le piu rigorose pene etiam afflittiue di rappresentario al Magistrato, che hauera la sopraintendenza al Banco, e mancando cadino oltre le sudette pene nell' obligatione del riffacimento dell' intacco, o fraude, che fosse seguita a pregiu- dicio di chi si sia.
Et accio si possi in ogni occorrenza conoscer la mano delli Ministri per far i rincontri delle Partite da loro scritte, doueran- no nelli Libri di cadaun resto formare il giorno, & il Mese sopra le Carte non piu in numero, ma in Lettera ordinaria.
Legge
B b 2
Von der Venetianiſchen Banco.
Sia prohibito a’ Giornaliſti, e Scontri lo ſcriuer l’ vno ſenza l’ altro, ma debbano ſcriuer in conſonanza, & non laſciar Campi aperti, o Partite in bianco per qual ſi ſia preteſto imaginabile ſot- to le piu rigoroſe pene.
Aggionta.
Li Scontri pure de Giornaliſti non posſino girar le Partite, ſe non l’ haueranno ſentite a dire, & ordinare da particolari, in pena a’ medeſimi, contrauenendo di riſſarcire delle ſomme delle quali foſſe in ogni tempo il Banco per tal cauſa intaccato, o de- fraudato.
Siano pure tenuti li Giornaliſti, e Scontri in tutti li princi- pij di facciate ſcriuerui il Laus Deo con il giorno del Meſe.
Reſti prohibito ſotto le piu rigoroſe pene afflittiue, oltre la priuation del Carico a Giornaliſti, e Scontri di Banco; doppo ſcritto ne’ Giornali di depenare le Partite da loro girate ne’ mede- ſimi in parte alcuna, alterar Nomi, Summe, e Numeri, ne ag- giunger alle medeſime coſa imaginabile, e ſuccedendo errori non poſſino eſſere aggiuſtati, ſe non con publica Terminatione, o per- misſione; reſtando a medeſimi vietato ſotto le ſudette pene lo ſcriuere ne Giornali Partite dou’e ſolito ſcriuerſi il giorno, doue foſſero interlineature, & altri luochi improprij. E ritrouando li Coadiutori qualche Partita ne Giornali di ſimil natura non doue- ranno ponerla in Quaderno, ſe non con Terminatione partico- lare del Depoſitario con le douute conſiderationi.
Se foſſero ſcritte nelli Giornali, Quaderni, o Libri di Reſti Partite, o numeri di qual ſi ſia natura d’ altra mano, che delli Mi- niſtri ordinarij a ſcriuerui. Siano obligati li Quadernieri, loro Aiutanti, e Coadiutori ſotto le piu rigoroſe pene etiam afflittiue di rappreſentario al Magiſtrato, che hauera la ſopraintendenza al Banco, e mancando cadino oltre le ſudette pene nell’ obligatione del riffacimento dell’ intacco, o fraude, che foſſe ſeguita a pregiu- dicio di chi ſi ſia.
Et accio ſi poſſi in ogni occorrenza conoſcer la mano delli Miniſtri per far i rincontri delle Partite da loro ſcritte, doueran- no nelli Libri di cadaun reſto formare il giorno, & il Meſe ſopra le Carte non piu in numero, ma in Lettera ordinaria.
Legge
B b 2
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Von der Venetianiſchen Banco.
Sia prohibito a’ Giornaliſti, e Scontri lo ſcriuer l’ vno ſenza
l’ altro, ma debbano ſcriuer in conſonanza, & non laſciar Campi
aperti, o Partite in bianco per qual ſi ſia preteſto imaginabile ſot-
to le piu rigoroſe pene.
Aggionta.
Li Scontri pure de Giornaliſti non posſino girar le Partite,
ſe non l’ haueranno ſentite a dire, & ordinare da particolari, in
pena a’ medeſimi, contrauenendo di riſſarcire delle ſomme delle
quali foſſe in ogni tempo il Banco per tal cauſa intaccato, o de-
fraudato.
Siano pure tenuti li Giornaliſti, e Scontri in tutti li princi-
pij di facciate ſcriuerui il Laus Deo con il giorno del Meſe.
Reſti prohibito ſotto le piu rigoroſe pene afflittiue, oltre la
priuation del Carico a Giornaliſti, e Scontri di Banco; doppo
ſcritto ne’ Giornali di depenare le Partite da loro girate ne’ mede-
ſimi in parte alcuna, alterar Nomi, Summe, e Numeri, ne ag-
giunger alle medeſime coſa imaginabile, e ſuccedendo errori non
poſſino eſſere aggiuſtati, ſe non con publica Terminatione, o per-
misſione; reſtando a medeſimi vietato ſotto le ſudette pene lo
ſcriuere ne Giornali Partite dou’e ſolito ſcriuerſi il giorno, doue
foſſero interlineature, & altri luochi improprij. E ritrouando li
Coadiutori qualche Partita ne Giornali di ſimil natura non doue-
ranno ponerla in Quaderno, ſe non con Terminatione partico-
lare del Depoſitario con le douute conſiderationi.
Se foſſero ſcritte nelli Giornali, Quaderni, o Libri di Reſti
Partite, o numeri di qual ſi ſia natura d’ altra mano, che delli Mi-
niſtri ordinarij a ſcriuerui. Siano obligati li Quadernieri, loro
Aiutanti, e Coadiutori ſotto le piu rigoroſe pene etiam afflittiue
di rappreſentario al Magiſtrato, che hauera la ſopraintendenza al
Banco, e mancando cadino oltre le ſudette pene nell’ obligatione
del riffacimento dell’ intacco, o fraude, che foſſe ſeguita a pregiu-
dicio di chi ſi ſia.
Et accio ſi poſſi in ogni occorrenza conoſcer la mano delli
Miniſtri per far i rincontri delle Partite da loro ſcritte, doueran-
no nelli Libri di cadaun reſto formare il giorno, & il Meſe ſopra
le Carte non piu in numero, ma in Lettera ordinaria.
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Marperger, Paul Jacob: Beschreibung der Banqven. Halle (Saale) u. a., 1717, S. 195. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717/215>, abgerufen am 18.06.2024.
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